La data spartiacque è stata il 20 novembre 2017. A partire dal giorno dopo, gran parte delle slot in esercizio sul territorio piemontese hanno dovuto staccare la spina, per effetto della legge regionale, secondo la quale tutti coloro che gestiscono apparecchi di gioco negli esercizi pubblici o aperti al pubblico avrebbero dovuto adeguarsi alla normativa vigente entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, firmata il 2 maggio 2016. Il disegno di legge era nato come proposta congiunta degli assessori alla Sanità e all’Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Piemonte.

La legge regionale prevede degli aspetti importanti per prevenire il gioco d’azzardo compulsivo e tutelare le fasce più deboli della popolazione.

L’articolo 3 prevede il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, di durata triennale.

Tale piano è così articolato:

  • interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione,
  • interventi diformazione ed aggiornamento per i gestori, (obbligatoria ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività),
  • informazionee di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza,
  • interventi di supporto amministrativo per i comuniin caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.

Un punto fondamentale della Legge è la limitazione dell’orario di apertura delle sale da gioco, delle sale scommesse e degli esercizi che posseggano degli apparecchi per il gioco; già dallo scorso autunno i comuni avrebbero dovuto firmare un’ordinanza che prevedesse una sorta di “pausa”, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, in cui non fosse possibile giocare. A settembre 2017 erano soltanto 163 le amministrazioni che avevano adempito all’articolo 6: meno di una su sette.

La legge regionale ha inoltre individuato i luoghi sensibili vicino ai quali non possono essere collocati apparecchi per il gioco; i limiti di distanza da tali luoghi sensibili devono essere calcolati in base al percorso pedonale più breve che non può essere inferiore a 300/500 metri, a seconda che si tratti di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti o al di sopra. Dal 20 novembre 2017 gli esercizi generalisti situati ad una distanza inferiore dai luoghi sensibili hanno dovuto spegnere gli apparecchi; chi non rispetterà quanto previsto dall’ordinanza rischierà una sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro e, in caso di recidiva, cioè di violazione commessa per tre volte, la chiusura definitiva degli apparecchi.

L’entrata in vigore di quest’ultima norma non è stata accolta nel migliore dei modi dal Ministero dell’Economia, che ha messo in evidenza il danno economico che scaturirà dallo stop all’azzardo. “Prendiamo atto che il Piemonte ha imboccato la strada funesta del proibizionismo – ha affermato il sottosegretario all’Economica Pier Paolo Baretta – . I provvedimenti del Piemonte sono in contrasto con la legge nazionale e l’impedimento all’esercizio dell’offerta di gioco d’azzardo rappresenta un danno erariale”.

In ultimo la legge regionale 9/2016 vieta forme di pubblicità relative all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e i locali pubblici.

Approfondisci:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/images/allegati/LR_9_2016.pdf