Per la Commissione Ue interpellata dalla Commissione Petizioni della stessa, l’adozione da parte della Regione Piemonte della legge che introduce divieti e distanze per il gioco pubblico e per l’installazione delle slot machine non falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno e sarebbe conforme con il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
L’europarlamentare Alberto Cirio, per conto di Assotrattenimento, aveva chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità tra la legge regionale piemontese N.9/2016 e le libertà economiche del mercato interno previste dal Trattato.
Il firmatario denunciava i possibili effetti distorsivi sulla concorrenza di una legge regionale per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico. La legge vieta l’installazione di macchine da intrattenimento e da gioco nelle vicinanze (300 mt o 500 mt) di luoghi particolarmente sensibili come scuole, centri di formazione, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, banche e bancomat, compro oro e stazioni di pullman e ferroviarie. Cirio ha presentato la petizione ritenendo che il divieto in questione sia sproporzionato rispetto all’obiettivo di scoraggiare il gioco d’azzardo potenzialmente patologico e costituisce una chiara violazione della libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e della prestazione di servizi (articolo 56 TFUE) e distorce la concorrenza tra i commercianti.
Citando l’articolo 116 del TFUE, che prevede l’adozione di misure da parte della Commissione laddove una disparità regolamentare possa influire significativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno, Cirio ha chiesto alle istituzioni europee di pronunciarsi sulla compatibilità di tale legislazione con le libertà del mercato interno, senza sottovalutare la questione della promozione dell’occupazione (articolo 9 del TFUE).
Nella sua risposta la Commissione ha evidenziato che “non esiste una normativa sul gioco d’azzardo dell’Ue specifica per settore” e che “gli Stati membri sono autonomi nel modo in cui regolano le loro attività di gioco d’azzardo fintantoché sono in linea con le norme sul mercato interno stabilite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) e come interpretate dalla Corte di giustizia delle l’Unione Europea (Cgue)”.
“Solo in circostanze eccezionali la legislazione di uno Stato membro può violare le regole di concorrenza, in combinazione con altre disposizioni del Tfue. Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono indicazioni che evidenziano che dall’adozione della legge regionale nel perseguimento di obiettivi di politica pubblica identificati, lo Stato membro falserebbe la concorrenza all’interno del mercato interno. In particolare, non vi sono indicazioni che la legge regionale in vigore richieda o incoraggi l’adozione degli accordi anticoncorrenziali in violazione dell’articolo 101 del Tfue o crei una situazione in cui un’impresa pubblica o un’impresa uno Stato membro ha conferito diritti speciali o esclusivi, che in quanto tali non sono vietati dal diritto dell’Unione, ma semplicemente esercitando i diritti preferenziali che gli sono conferiti, sono portati ad abusare della sua posizione dominante in violazione dell’articolo 102 del Tfue”.
L’avvocato Geronimo Cardia, legale del settore gioco che da anni segue la questione territoriale, dichiara che “alla Commissione Ue (come alla Commissione Petizioni) vanno date le indicazioni del caso, secondo cui la doglianza di tutti gli operatori del mercato è legata non al fatto in sé dell’esistenza di una legge regionale, potendosi essa pacificamente collocare in un contesto normativo nazionale in materie del genere. La doglianza degli operatori è legata all’effetto espulsivo del distanziometro che in concreto la legge regionale produce a differenza dell’intento della medesima che non è quello di vietare completamente ma quello di ulteriormente regolamentare una distribuzione.”
Non ci resta che attendere per vedere se le preoccupazioni dell’europarlamentare Cirio e delle associazioni degli operatori dell’azzardo verranno accolte dalla Commissione Petizione dell’UE o valutate come illegittime.
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